Faq
In questa sezione sono disponibili le risposte alle domande più frequenti sulle materie trattate dagli Uffici di prossimità
L’Amministrazione di Sostegno è una misura di protezione giuridica volta ad assistere persone che, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il Giudice Tutelare nomina un amministratore di sostegno che aiuta la persona nelle decisioni e nelle azioni quotidiane senza sostituirla completamente. L'Amministrazione di Sostegno è pensata per essere un aiuto flessibile e personalizzato, che si adatta alle esigenze specifiche di ogni persona.
Di solito, è un familiare del beneficiario, scelto in base alla sua affidabilità e alla sua vicinanza al beneficiario. In mancanza di familiari disponibili, può essere nominato un professionista (avvocato, commercialista) o un ente (ad esempio il Comune).
Può farne richiesta la persona interessata, un familiare (coniuge, convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado), il Pubblico Ministero o anche un servizio sociale che si accorga della necessità di una protezione giuridica.
Bisogna presentare un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale del circondario giudiziario del luogo di residenza o domicilio del beneficiario. Il ricorso può essere presentato personalmente in cancelleria del tribunale, tramite avvocato o con il supporto dell’Ufficio di Prossimità.
L'Amministratore di Sostegno non sostituisce completamente la persona, ma la affianca. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non sono stati affidati all' Amministratore di Sostegno. Ad esempio, può continuare a votare, sposarsi, fare testamento, gestire piccole somme di denaro per le spese quotidiane.
No, non è obbligatorio essere assistiti da un avvocato per presentare la richiesta di Amministrazione di Sostegno, anche se in alcuni casi può essere utile. Presso gli Uffici di Prossimità è possibile ricevere assistenza per la predisposizione del ricorso e per il deposito telematico presso il tribunale competente.
L'Amministratore di sostegno svolge i compiti indicati nel decreto del Giudice Tutelare. Questo può includere la gestione del patrimonio, l’assistenza nelle decisioni sanitarie o qualsiasi altra necessità specifica della persona assistita, come fare la spesa, pagare le bollette, riscuotere la pensione, prendere decisioni in ambito medico. L'Amministratore di Sostegno deve sempre agire nell'interesse del beneficiario e seguire le indicazioni del Giudice Tutelare, che stabilisce quali compiti l'Amministratore di Sostegno può svolgere in autonomia e per quali invece serve la sua autorizzazione.
Può essere a tempo determinato o indeterminato, a seconda delle necessità del beneficiario. Il Giudice Tutelare controlla periodicamente come sta andando l'Amministrazione e può modificarla o revocarla se necessario.
La curatela è una misura giuridica di protezione rivolta alle persone che, pur non essendo completamente incapaci di intendere e volere, necessitano di un aiuto per compiere alcuni atti, come quelli di straordinaria amministrazione, o incapaci di agire, come minori o interdetti.
Sono persone nominate dal Giudice Tutelare per assistere e rappresentare il beneficiari
Il curatore aiuta la persona interessata a compiere atti che riguardano la gestione del patrimonio, come vendere o acquistare beni immobili, sempre sotto la supervisione del Giudice Tutelare. Si occupano di prendersi cura del beneficiario e di gestire il suo patrimonio, seguendo le indicazioni del Giudice Tutelare.
Il Giudice Tutelare nomina un curatore in casi di inabilitazione o di interdizione parziale, quando una persona non è in grado di provvedere interamente ai propri affari ma conserva una certa autonomia.
La durata varia a seconda dell'età del minore o della durata dell'incapacità dell'interdetto.
I debiti ereditari sono le obbligazioni che il defunto ha lasciato al momento della morte. L’erede che accetta l’eredità diventa responsabile anche dei debiti, a meno che non accetti l’eredità con beneficio di inventario, che limita la sua responsabilità ai beni ereditati.
Anche per vendere i beni ereditati dal minore serve l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Il Giudice valuta se la vendita è nell'interesse del minore e stabilisce come deve essere reinvestito il ricavato della vendita.
È un modo per accettare l'eredità senza rischiare di ereditare anche i debiti del defunto. In questo modo, il minore (o il beneficiario di Amministrazione di Sostegno) risponde dei debiti del defunto solo con i beni che ha ereditato, e non con i suoi beni personali.
L’accettazione dell’eredità può avvenire in modo espresso o tacito, ad esempio utilizzando i beni ereditati. La rinuncia, invece, deve essere espressa formalmente davanti a un notaio o presso un Tribunale.
Anche in questo caso, serve l'autorizzazione del Giudice Tutelare per accettare l'eredità. L'Amministratore di Sostegno deve presentare al Giudice una relazione dettagliata sull'eredità, spiegando se è conveniente accettarla o meno.
I genitori o il tutore non possono accettare l'eredità a nome del minore senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Questo serve a proteggere il patrimonio del minore, evitando che accetti un'eredità dannosa, cioè con più debiti che beni.
Se una persona decede senza aver lasciato un testamento, l’eredità si distribuisce secondo quanto previsto dalla legge. I parenti più stretti, come coniuge e figli, avranno diritto a ricevere una quota dell’eredità.
I genitori sono i rappresentanti legali del minore e ne esercitano la responsabilità genitoriale. Se i genitori non sono presenti o sono in conflitto di interesse, il Giudice Tutelare può nominare un tutore o un curatore speciale.
Per ottenere il passaporto per un minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori. Se uno dei due genitori non è d'accordo, l'altro genitore può rivolgersi al Giudice Tutelare.
Quando i genitori non riescono a trovare un accordo su questioni importanti che riguardano il figlio (come la scelta della scuola, le cure mediche, l'amministrazione dei beni) possono rivolgersi al Giudice Tutelare. Il Giudice, dopo aver sentito i genitori e il figlio, se ha un'età sufficiente per esprimere la sua opinione, prende la decisione che ritiene più utile per il minore.
La legge italiana prevede che una ragazza minorenne possa interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni. Se ha meno di 14 anni, o se non vuole informare i genitori, deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare.
Il minore ha il diritto di essere ascoltato, se è ritenuto capace di discernimento. Nei procedimenti che lo riguardano, come nelle cause di affidamento o nelle decisioni mediche, il giudice deve considerare la sua opinione in base alla sua maturità.
Il curatore speciale viene nominato quando si verifica un conflitto d’interesse tra il minore e i suoi rappresentanti legali, ad esempio in caso di decisioni mediche o patrimoniali in cui i genitori non possono agire nel miglior interesse del minore.
L'inabilitazione è una misura di protezione che priva parzialmente il soggetto della capacità di agire. Viene disposta dal giudice tutelare nei casi di infermità mentale meno grave dell'interdizione o nei casi di prodigalità, abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti che espongono il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.
L'interdizione è una misura di protezione che priva completamente il soggetto della capacità di agire. Viene disposta dal giudice tutelare nei casi di grave infermità mentale che rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi.
La tutela dei minori consiste in interventi di protezione attuati per salvaguardare, favorire e proteggere il benessere di minori e adolescenti. La tutela dell'infanzia si è modificata nel corso dei secoli, di pari passo al cambiamento del contesto sociale, politico-giuridico e culturale.
Per richiedere l'interdizione o l'inabilitazione, è necessario presentare un ricorso al giudice tutelare del luogo dove la persona interessata ha la residenza o il domicilio. Gli Uffici di Prossimità possono supportare l’utente nella predisposizione del ricorso e della documentazione necessaria.
Al ricorso per l'interdizione o l'inabilitazione, è necessario allegare i seguenti documenti:
- certificato medico che attesti lo stato di infermità mentale della persona interessata
- documenti che attestino la residenza o il domicilio della persona interessata
- eventuali altri documenti utili a dimostrare la necessità della misura di protezione.